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Sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025 (Rv. 674766 - 01)

Comunita' europea - giudice nazionale - rimessione degli atti - Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità.

In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025 (Rv. 674766 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_046, Cod_Proc_Civ_art_295