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Interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17009 del 25/06/2025 (Rv. 675613 - 01)

Morte della parte - Riassunzione del processo - Individuazione degli eredi - Criteri - Risultanze formali - Sufficienza - Prova contraria.

Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17009 del 25/06/2025 (Rv. 675613 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Civ_art_470, Cod_Civ_art_519, Cod_Civ_art_2697