Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione di nullità - Deduzione - Termine - Inosservanza - Sanatoria - Preventiva eccezione d'incapacità del teste - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18036 del 19/08/2014
In tema di prova testimoniale, l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata. Né assume rilievo che la parte abbia preventivamente formulato, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., una eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18036 del 19/08/2014