prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - esame di nuovi testimoni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14080 del 20/06/2014
Richiesta di sostituzione del teste citato perché impedito fisicamente - Rigetto e reiterazione dell'istanza - Rilevanza quale istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria reiettiva - Configurabilità - Applicabilità analogica dell'art. 184-bis cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile) - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14080 del 20/06/2014
Nell'ipotesi in cui sia rigettata la richiesta di sostituzione del testimone, già ammesso ma impedito alla prova perché fisicamente incapace, la reiterazione della richiesta, sorretta dalle medesime motivazioni, va considerata quale istanza di revoca della precedente ordinanza reiettiva, da decidere favorevolmente in applicazione analogica dall'art. 184-bis cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile), che esprime un principio generale di "favor" nei confronti della parte che incolpevolmente incorra in una decadenza processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14080 del 20/06/2014