Operazione finanziaria - Dichiarazione resa su modulo prestampato dalla banca - Contenuto - "Operazione non adeguata" - Valore confessorio - Esclusione - Prova dell'adempimento degli obblighi informativi da parte della banca - Insufficienza.
borsa - In genere. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20178 del 25/09/2014
In tema di prova civile, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa la natura di "operazione non adeguata" rispetto al suo profilo d'investitore dell'investimento effettuato dalla banca, non costituisce dichiarazione confessoria, né è sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell'intermediario, l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del regolamento CONSOB.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20178 del 25/09/2014