Quietanza - Prova per testi o per presunzioni - Limiti - Prova di modalità di pagamento differenti da quelle risultanti dal documento - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25213 del 27/11/2014
La prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 cod. Civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25213 del 27/11/2014