Dichiarazioni scritte provenienti da terzi - Libero apprezzamento da parte del giudice - Possibilità - Limiti - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015