Proposizione dinanzi al Giudice di pace - Provvedimento di sospensione ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di competenza su istanza del proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19576 del 30/09/2015
È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza del proponente la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c., diretto a far valere l'inammissibilità della querela, atteso che il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato alla verifica dell'avvenuta proposizione di querela di falso e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19576 del 30/09/2015