Verbale di accertamento di violazione stradale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti - Esclusione - Contestabilità con ogni mezzo di prova - Fattispecie in tema di accertamento numero di targa di un'auto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006
Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto -, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006