prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24589 del 23/11/2005
Compito esclusivo del giudice del merito - Attribuzione del carattere decisivo ad alcune prove con esclusione di altre - Ammissibilità - Limiti - Obbligo di motivazione riguardo alla consulenza tecnica - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24589 del 23/11/2005
La valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati, non potendo, perciò, il giudice esimersi, con riguardo alla consulenza tecnica, da una puntuale e dettagliata motivazione, purché i rilievi mossi risultino specifici e argomentati, e non mere argomentazioni difensive di dissenso alle valutazioni compiute al fine di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice all'opinione che di essi abbia la parte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24589 del 23/11/2005