Per mancata comparizione del difensore - A causa dello stato di malattia del procuratore - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005
L'art. 9, terzo comma, della legge 22 gennaio 1934, n. 36, prevedendo la possibilità per il procuratore costituito di farsi rappresentare per il compimento di singoli atti da un altro procuratore, con incarico dato per iscritto negli atti di causa o anche con dichiarazione separata, senza ulteriori formalità, esclude che lo stato di malattia del difensore possa rappresentare causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini della parte, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., in ordine alla decadenza dalla prova testimoniale verificatasi per mancata comparizione del procuratore in udienza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005