prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6555 del 29/03/2005
Eccezione di incapacità a testimoniare - Tempestiva deduzione - Modalità - Inosservanza - Rilevabilità anche d'ufficio in sede di legittimità - Conseguente irrilevanza dell'omissione di pronuncia del giudice d'appello. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6555 del 29/03/2005
L'eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ex art. 189 cod.proc.civ., risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale. Ne consegue che, qualora la parte in sede di ricorso per cassazione deduca l'omessa pronuncia del giudice d'appello su detta eccezione, adducendo di averla formulata nella conclusionale di primo grado e poi proposta come motivo d'appello, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio che l'eventuale nullità derivante dall'incapacità del teste è rimasta sanata per l'irritualità della relativa eccezione di modo che resta irrilevante l'omissione di pronuncia.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6555 del 29/03/2005