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prova civile - confessione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6149 del 22/03/2005

 

Sinistro stradale - Giudizio di risarcimento del danno - Verbale di constatazione amichevole - Valore nei confronti dei conducenti - Piena prova - Valore nei confronti dell'assicuratore - Presunzione semplice - Condizioni - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6149 del 22/03/2005

Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte (compresa la data) ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, e, a norma dell'art. 2735 cod .civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Nei confronti dell'assicuratore, invece, il predetto verbale genera una presunzione "iuris tantum", superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - idoneo a convincere il giudice che il sinistro si sia verificato secondo modalità e con conseguenze diverse.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6149 del 22/03/2005