prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008
Formalità relative - Inosservanza - Nullità rilevabili d'ufficio - Esclusione - Onere di proposizione della relativa eccezione a carico della parte interessata - Sussistenza - Termini - Deducibilità della nullità, non idoneamente eccepita in primo grado, in sede di impugnazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008
Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai fini della citata norma, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado. Ne consegue che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza rituale e tempestiva opposizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19942 del 18/07/2008