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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori - Nozione - Potere del giudice di avvalersene - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5232 del 28/02/2008
tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - valore venale - determinazione - avviso di accertamento - in genere - Rettifica del valore di un immobile - Relativa controversia - Ricorso da parte del giudice al fatto notorio per determinare detto valore - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5232 del 28/02/2008
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi, come la determinazione del valore corrente degli immobili. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di una commissione tributaria regionale che, in una controversia concernente l'avviso di accertamento in rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, aveva ritenuto corretta la valutazione effettuata dall'Ufficio in quanto "in perfetta sintonia con i valori di mercato vigenti al momento del trasferimento per terreni edificabili in similari condizioni").
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5232 del 28/02/2008
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