Attestazioni contenute in una cartella clinica - Valore probatorio - Distinzione tra attività espletate e valutazioni espresse - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25568 del 30/11/2011
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. cod. civ., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25568 del 30/11/2011