Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Deducibilità della violazione dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Controllo rimesso alla Corte di cassazione - Individuazione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011
Qualora il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. e la Corte di cassazione eserciterà il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha ritenuto notorio il fatto che la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determini un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilità del mezzo che la sua capacità di frenata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011