prova civile - onere della prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010
Circostanze dedotte dalla parte a fondamento della sua pretesa - Non contestazione di controparte - Condizioni - Dedotta non pertinenza della circostanza - Ricorrenza della non contestazione - Esclusione - Prova della circostanza - Necessità - Prova per presunzioni - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010
In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento. Quando, invece, la mancata espressa contestazione della circostanza si fonda sull'assunto della non pertinenza del fatto dedotto al giudizio in corso, l'attore non è esonerato dall'onere di provare il fatto stesso e, in mancanza di tale prova, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010