prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010
Atto pubblico costitutivo di diritti - Successiva attestazione notarile relativa alla specificazione di parte del contenuto del precedente atto pubblico - Efficacia equiparabile a quella dell'atto pubblico - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010
L'attestazione notarile contenente una specificazione del contenuto di un precedente atto pubblico redatto dallo stesso notaio rogante a guisa di "interpretazione autentica" non integra gli estremi di un nuovo atto pubblico, poichè tale forma di interpretazione può provenire solo dalle medesime parti che abbiano posto in essere la manifestazione volitiva produttiva degli effetti giuridici previsti dall'ordinamento, e non da parte di diversi soggetti, quand'anche si tratti del pubblico ufficiale che abbia rogato l'atto, il cui compito di interpretare e tradurre in termini giuridico-formali detta volontà non può essere svolto "a posteriori", ma deve realizzarsi, nell'immediatezza della relativa manifestazione alla propria presenza, nella fedele rappresentazione del contenuto della stessa, rendendone edotti i dichiaranti prima della inerente sottoscrizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, perciò, qualificato come anomala - e, quindi, improduttiva di qualsiasi legittimo effetto - la prova riconducibile alla produzione in giudizio di un'attestazione notarile specificativa del contenuto di un precedente atto pubblico proveniente dallo stesso notaio che lo aveva rogato, così cassando con rinvio l'impugnata sentenza che aveva attribuito rilevanza probatoria a siffatta attestazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010