Potere del giudice di disattendere le argomentazioni tecniche - Condizioni - Limiti - Adeguata motivazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014
Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014