prova civile - prove raccolte in giudizio penale - in genere. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 15112 del 17/06/2013
giudizio civile e penale (rapporto) - pregiudizialità - sospensione del processo civile - nuovo codice di procedura penale - pregiudiziale penale - configurabilità - esclusione - conseguenze - autonomia e separazione dei processi - portata - prove raccolte nel processo penale - utilizzabilità da parte del giudice civile - sussistenza - obbligo del giudice civile di valutarle - esclusione. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 15112 del 17/06/2013
In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile - in presenza di un giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013