prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5644 del 10/04/2012
Nozioni di fatto di comune esperienza - Contenuto e portata - Mancato ricorso ad esse da parte del giudice di merito - Vizio di motivazione deducibile in Cassazione - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5644 del 10/04/2012
Il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., deve essere specificamente spiegato ed è suscettibile di essere apprezzato dal giudice di legittimità sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, omettendo di applicare la nozione di comune esperienza secondo cui un impianto di allarme specifico è in qualche misura utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze, aveva escluso il nesso causale tra il malfunzionamento del dispositivo ed il furto, sul rilievo che il reato si era consumato nell'arco di pochi minuti, senza dar conto delle ragioni per le quali il suono della sirena non avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente, idoneo ad impedire o ad attenuare i danni subiti dal creditore del soggetto che aveva fornito l'impianto e ne provvedeva alla manutenzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5644 del 10/04/2012