prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009
Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Meri argomenti difensivi - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009