Proposizione innanzi al giudice monocratico in sezione distaccata - Attività ordinatoria od istruttoria di questi anteriormente alla rimessione alla sezione centrale del tribunale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016