Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23054 del 30/10/2009
Nullità relativa - Configurabilità - Sussistenza - Eccezione di parte - Proposizione subito dopo il compimento dell'atto - Riproposizione, in caso di rigetto, in sede di precisazione delle conclusioni e nell'atto di impugnazione - Necessità - Difetto della relativa eccezione o rigetto della stessa - Conseguenze - Sanatoria per acquiescenza rilevabile d'ufficio.
La nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23054 del 30/10/2009