Contumacia del convenuto - Effetti - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore - Esclusione - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità.
L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema; pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009
Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_167