Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Deducibilità della violazione dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Controllo rimesso alla Corte di cassazione - Individuazione - Fattispecie.
Ove il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. e la Corte di cassazione eserciterà il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo cui rientrava nella comune esperienza, senza bisogno di prove, il fatto che per l'attività di chirurgo fosse essenziale un' adeguata manualità, e che la relativa professionalità decadesse in mancanza di esercizio).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22880 del 09/09/2008