Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006
Valutazione discrezionale del giudice di merito - Limiti - Valutazione analitica di tutte le risultanze e di tutte le argomentazioni delle parti - Necessità - Esclusione - Condizioni - Principio del libero convincimento del giudice - Conseguenza - Gerarchia di efficacia delle prove - Sussistenza - Esclusione - Prove indiziarie - Libera valutabilità - Limiti - Motivazione immune da vizi logici - Giuridici - Necessità.
La valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006