Prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Confessione resa nel giudizio penale - Rilevanza nel giudizio civile - Condizioni - Conseguenza sull'ammissione di interrogatorio formale relativo alle stesse circostanze - Giuramento decisorio in sede civile - Preclusione alla sua ammissibilità in virtù dell'acquisizione degli esiti in ambito penale di altre prove privilegiate - Esclusione.
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito p.c., nella qual ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto. Diversamente deve ritenersi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento, sempre che essa valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa, a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006