Contraddizione nella linea difensiva - Valore probatorio esclusivo - Possibilità.
Il comportamento processuale delle parti ben può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice e non già soltanto un mezzo di valutazione degli elementi probatori già acquisiti al processo. Pertanto, il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite e in particolare dalla circostanza che, con riferimento all'oggetto del processo, siano state ammannite successivamente versioni diverse, in violazione del dovere di lealtà e probità, espressamente sancito dall'art 88 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006