Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2332 del 02/02/2006
Assegno bancario - Applicabilità delle norme sulle scritture private e sulla loro efficacia probatoria - Disconoscimento - Condizioni.
In base all'art. 214, primo comma, cod. proc. civ., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla, a negare formalmente la propria sottoscrizione, mentre, in base all'art. 216, primo comma, dello stesso codice, la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione. Entrambe le disposizioni, che mutuano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 cod. civ., sono applicabili all'assegno bancario, documento riconducibile alla categoria della scrittura privata. Conseguentemente colui che intenda far contestare l'autenticità della propria apparente firma di traenza apposta sul titolo, al fine di escluderne la piena efficacia probatoria a norma dell'articolo 2702 cod. civ., deve disconoscere la sottoscrizione dell'assegno, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione e di addossarsi il relativo onere probatorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2332 del 02/02/2006