Verbale di accertamento di violazione stradale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti - Esclusione - Contestabilità con ogni mezzo di prova - Fattispecie in tema di accertamento numero di targa di un'auto.
Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto -, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006