Prova civile - confessione - stragiudiziale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005
Nozione - Elemento soggettivo ed elemento oggettivo - Oggetto - Irrevocabilità - Limiti - Fattispecie relativa a dichiarazioni del difensore in altro giudizio.
Perchè una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione , escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. È inoltre necessario che la confessione abbia per oggetto un fatto storico dubbio, salva restandola possibilità di invalidarla qualora il confitente dimostri sia la inveridicità della dichiarazione sia che la non rispondenza di questa al vero dipende dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto rappresentato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il valore di confessione della dichiarazione contenuta in un atto di un altro processo civile, con il quale il difensore della parte dichiarava che la propria rappresentata aveva una residenza diversa da quella documentata anagraficamente in giudizio e risultante da molteplici ulteriori elementi indiziari. In particolare, la S.C. ha rilevato sia che alla dichiarazione del procuratore era estranea qualsiasi consapevolezza della parte circa il riconoscimento del carattere sfavorevole della dichiarata residenza, sia che era indubbio che la residenza della parte fosse diversa da quella dichiarata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005