Prova civile - interrogatorio - formale - risposta - mancata risposta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15389 del 22/07/2005
Valutazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Portata - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod.proc.civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod.proc.civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo; l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge né per vizio di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15389 del 22/07/2005