Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
Nozione - Potere del giudice di avvalersene - Condizioni - Fatto notorio di natura tecnica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di azioni risarcitorie da contagio di virus HBV, HIV e HCV per emotrasfusioni od assunzione di emoderivati.
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo. Anche il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, può diventare notorio, allorquando la collettività sia periodicamente sensibilizzata sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie (principio applicato dalla Suprema Corte in relazione alla valutazione del giudice di merito circa le diverse epoche di notorietà della causazione di infezioni da HBV, HIV ed HCV per effetto di emotrasfusioni od assunzione di emoderivati).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005