Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze.
Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata e la sentenza di merito non può essere impugnata per carenza di motivazione sul punto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5643 del 10/04/2012