prova civile - documentale (prova) - scrittura privata data certa – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4099 del 02/03/2016
Nei confronti del rappresentato - Contratto stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura - Onere probatorio del rappresentato - Applicabilità dell'art. 2704 c.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di società.
Il rappresentato non diviene terzo rispetto al contratto stipulato a suo nome e per suo conto solo perché ne eccepisca la conclusione dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata e prima della suddetta revoca o della perdita dei poteri rappresentativi, sicché, la società a nome della quale sia stata sottoscritta una scrittura che neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che figura apposta e quando il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4099 del 02/03/2016