prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.16441 del 27/07/2011
Omissioni - Nullità della consulenza - Esclusione - Condizioni.
Il principio della limitazione oggettiva della nullità dell'atto, contenuto nell'art 159, comma secondo, cod proc civ, è applicabile anche in presenza di un atto finale che costituisce la risultante di una serie di atti distinti l'uno dall'altro, cioè di attività continuativa nel tempo e frazionabile in momenti autonomi. In particolare, se una parte dell'attività di accertamento e rilevazione dei dati compiuta dal consulente tecnico sia invalida, perché svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, qualora quella frazione di attività non si sia riverberata sull'atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza, il vizio non si traduce in una nullità che possa assumere rilevanza. L'affermazione o la esclusione del suddetto nesso di dipendenza forma oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito, in quanto intimamente connesso con la valutazione delle risultanze della relazione peritale, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità.