Prova civile - Assunzione dei mezzi di prova - Decadenza - Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Relativo potere - Giudice del merito - Attribuzione.
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 cod. proc. civ., e 104 disp. att. cod. proc. civ. valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4189 del 22/02/2010