Oggetto della prova testimoniale - Fatti obiettivi - Ammissibilità - Apprezzamenti e valutazioni personali - Esclusione.
La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5548 del 08/03/2010