Prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011
Mezzo istruttorio rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito - Decisione della controversia di dalla risoluzione di una questione tecnica - Rigetto dell'istanza di ammissione della consulenza tecnica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Mancato esercizio del potere di nomina del consulente tecnico - Censurabilità - Limiti.
Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011