Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi - Scritture provenienti da terzi - Efficacia probatoria - Natura di meri indizi - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24208 del 30/11/2010
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Onere della prova - Riparto - Criteri - Prova della fedeltà del di risultante da documenti sottoscritti da terzi - Onere del datore di provarne la falsità - Esclusione - Onere del lavoratore di provarne la genuinità - Necessità.
Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca. (Nella specie, l'impiegato di una sala da gioco era stato licenziato perché ritenuto reo di avere cambiato denaro in fiches utilizzando carte di credito dei clienti, e falsificando i relativi scontrini apparentemente sottoscritti da questi ultimi; il giudice di merito aveva tuttavia annullato il licenziamento, ritenendo che il datore di lavoro non avesse fornito la prova della falsità dei suddetti scontrini. La S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24208 del 30/11/2010