Prova civile - interrogatorio - formale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4486 del 24/02/2011
Processo con pluralità di parti - Deferimento su un punto controverso tra il deferente e un soggetto diverso dall'interrogando - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Prova civile - Confessione - Giudiziale - Efficacia probatoria – Processo con pluralità di parti - Valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente - Esclusione - Fondamento - Libero apprezzamento da parte del giudice - Ammissibilità - Contenuto.
L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4486 del 24/02/2011