Interesse ex art. 246 cod. proc. civ. - Nozione - Conseguenze - Di di una parte in causa - Incapacità a testimoniare o inattendibilità - Configurabilità - Esclusione.
L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore di di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013