Prova civile - interrogatorio - formale - risposta - mancata risposta – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013
Valutazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Portata - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo; l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013