Inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Esclusione.
L'inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non comporta, a carico del convenuto, l'inversione dell'onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore, potendo al più il giudice, nel suo prudente apprezzamento, trarre da tale inosservanza un argomento di prova a norma dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25302 del 11/11/2013