Modalità - Comunicazione degli atti al P.M. - Sufficienza - Presenza del P.M. alle udienze - Conclusioni del P.M. - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di consulenza tecnica d'ufficio.
Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, cod. proc. civ., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna: va, quindi, esclusa la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per assenza del P.M. all'udienza di conferimento dell'incarico e per la conseguente omissione della sua firma sul documento oggetto di querela.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22567 del 02/10/2013