Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18540 del 02/08/2013
Giudizio ordinario anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Mancata attivazione della parte per l'espletamento della prova testimoniale ammessa - Richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Rinuncia alla prova - Presunzione - Configurabilità - Fondamento.
Nel rito ordinario anteriore all'entrata in vigore della novella di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, la richiesta, formulata dalla parte che aveva domandato ed ottenuto l'ammissione di una prova testimoniale, di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in luogo dell'assunzione dei testimoni, è incompatibile con la volontà di proseguire nella fase istruttoria del procedimento, dimostrando, al contrario, l'intenzione di passare a quella decisoria, e consentendo, quindi, di presumere l'avvenuta implicita rinuncia alla suddetta prova, atteso che proprio la mancata predeterminazione normativa di un sistema di preclusioni e decadenze, caratterizzante quel rito, interamente governato dall'impulso delle parti, impone di valorizzare ed interpretare rigorosamente i comportamenti da esse tenuti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18540 del 02/08/2013