Scrittura privata prodotta in copia fotostatica - Disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione - Verificazione - Produzione della scrittura originale - Necessità.
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014