Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Obbligatorietà - Necessità di comunicazione delle successive indagini - Esclusione - Fondamento.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 194, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6195 del 18/03/2014